Quali sono le finalità della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014?
La circolare richiamata si propone di fornire chiarimenti in merito a segnalazioni riguardanti l’uso dei pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all’indice di velocità consentito. Tutto ciò al fine di superare le difficoltà segnalate da cittadini e/o associazioni che, a ridosso dell’entrata in vigore delle Ordinanze, ovverosia dal 15 novembre al 15 aprile, lamentavano un congestionamento presso i gommisti per procedere alla sostituzione dei pneumatici.
Quando entrerà in vigore questa nuova circolare?
Trattandosi di una circolare che non introduce cambiamenti normativi, ma soltanto chiarimenti interpretativi, la stessa è immediatamente operativa.
Qual è il chiarimento introdotto da questa nuova circolare?
Il Ministero acconsente all’uso di pneumatici invernali, ovvero pneumatici di tipo M+S, per un periodo temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio, con un codice di velocità inferiore a quello riportato nella carta di circolazione del veicolo, purchè non inferiore a Q (160 Km/h).
Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto previsto alla circolare 104/95 del 31/05/1995.
In buona sostanza il Ministero, in deroga al periodo stagionale invernale ormai disciplinato (dal 15 novembre al 15 aprile), prevede un mese aggiuntivo, sia all’inizio, sia al termine di tale periodo invernale per consentire a quei veicoli che montano pneumatici di tipo M+S, con codici di velocità inferiori a quanto previsto in carta di circolazione, di poter procedere al cambio senza infrangere le regole del codice.
E’ possibile circolare tutto l’anno con pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione?
No. In forza di quanto chiarito dalla circolare del 17.01.14 gli autoveicoli equipaggiati con tali pneumatici possono circolare solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio.
Quali sono le sanzioni previste per chi circola con pneumatici di tipo M+S non conformi alla carta di circolazione e/o con codice di velocità ridotto in periodo diverso dal 15 ottobre al 15 maggio?
Questa non conformità rientra nelle disposizioni di cui agli articoli 71, 72 e 78 del Codice della strada.
Di fatto si configurano gli estremi di una modifica delle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento del veicolo.
Detta modifica assume una grande rilevanza in quanto riguarda un dispositivo, come il pneumatico, d’importanza fondamentale per la sicurezza stradale.
Infatti, le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da 419 € a 1682 € raddoppiate se non corrisposte entro 60 giorni), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.
E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)